chiesa di Sant’Antonio, Borgosesia, 21-22.12.1943

(Vercelli - Piemonte)

Descrizione

Località chiesa di Sant’Antonio, Borgosesia, Vercelli, Piemonte

Data 21 dicembre 1943 - 22 dicembre 1943

Matrice strage Nazifascista

Numero vittime 10

Numero vittime uomini 10

Numero vittime uomini ragazzi 1

Numero vittime uomini adulti 8

Numero vittime uomini anziani 1

Descrizione: Nel dicembre 1943 sono costituiti e già entrati in azione sette distaccamenti partigiani tra Biellese e Valsesia. I partigiani sostengono e in qualche caso promuovono agitazioni operaie nelle fabbriche, soprattutto nel mese di dicembre e in Valle Sessera; a Varallo il 2 dicembre una squadra di 23 partigiani ha attaccato un reparto della MVSN che si era insediata in municipio. Questi fattori provocano, su richiesta del Capo della Provincia Michele Morsero, l’arrivo a Borgosesia del 63° btg M “Tagliamento”, comandato da Merico Zuccari, che inizia una serie di azioni volte a reprimere l’azione partigiana. Il 21 dicembre 1943 avvengono alcuni scontri in seguito ai quali muore il partigiano Angelo Bertone; poche ore dopo viene ucciso perché non ha risposto ad un “altolà!” Renato Guzzon. Muoiono per mano partigiana anche due militi fascisti. In seguito a questi eventi si verificano numerosi arresti, tra cui quello di Virginio Toniol, che, ferito all’addome, viene a lungo trattenuto in municipio, prima di essere trasportato in ospedale, dove spira. Tra il 21 e il 22 dicembre molte persone sospette sono condotte al municipio di Borgosesia, dove si insedia il comando del battaglione fascista; sono interrogati molti dipendenti comunali ed è presente Pietro Ciceri, il locale commissario del partito fascista repubblicano, che risulta decisivo nell’individuazione dei responsabili di attività antifascista. Al mattino del 22 dicembre le dieci vittime sono portate dal municipio all’adiacente piazza Frascotti, contro il muro della chiesa di Sant'Antonio e lì fucilate. La fucilazione avvenne per rappresaglia. I corpi furono lasciati esposti.

Modalità di uccisione: fucilazione

Trattamento dei cadaveri: Esposizione dei cadaveri

Tipo di massacro: rappresaglia
--> Per saperne di più sulle tipologie

Estremi e note penali: Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia.
Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici.
Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi.
I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952).
Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo.
Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato.
Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

Annotazioni: L’episodio è in relazione alle stragi di Crevacuore e Cossato
In relazione all’episodio, oltre che per l’episodio di Borgosesia, è stato processato in Cas Vc Pietro Ciceri, commissario politico del fascio repubblicano di Crevacuore e condannato ad anni 30 di reclusione (sentenza dell’8 novembre 1946)

Note sulla memoria (per maggiori informazioni vedi la sezione apposita): La memoria sull’episodio è univoca, come in genere quella riguardante gli episodi che videro coinvolto il 63° btg M “tagliamento”, divenuto il 28 aprile 1944, su disposizione del Comando generale della Gnr “1a legione d’assalto Tagliamento”: in particolare, l’uccisione del giovane Mario Canova contribuì a orientare l’opinione pubblica in senso antifascista.

Scheda compilata da Enrico Pagano e Maurizio Regis
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Ultimo aggiornamento dei dati: 2016-06-27 09:16:27

Vittime

Elenco vittime

Borandi Enrico , di Cesare, nato a Sanremo (Im) il 4 marzo 1926, residente a Varallo, studente, partigiano;
Bricco Adelio , di Silvestro, nato a Pila (Vc), residente a Varallo, classe 1925, partigiano;
Canova Mario, di Giovanni Battista, nato e residente a Borgosesia, classe 1928, civile;
Fontana Giuseppe, nato a Caresanablot (Vc), residente a Borgosesia, classe 1884, civile;
Galliziotti Emilio, di Pio, nato e residente a Varallo (Vc), classe 1923, partigiano;
Longhi Angelo , di Albino, nato a Castelli Cusiani (No)il 19.09.1899, residente a Borgosesia (Vc), civile;
Loss Silvio, di Giovanni, nato a Borgosesia lo 01.01.1914, residente a Borgosesia, ottico, civile;
Osella Giuseppe , di Domenico, nato a Grignasco (No) il 14.02.1905, residente a Borgosesia; industriale; antifascista. Aveva aderito al primo fascismo, tanto che nel 1942 era stato nominato podestà di Varallo Sesia, ma era fondamentalmente di formazione e di tendenze liberali. All\'indomani della caduta di Mussolini, Osella collaborò con gli antifascisti e partecipò anche come rappresentante informale del Partito liberale alle prime riunioni clandestine del \"Comitato Valsesiano di Resistenza\". Quando Moscatelli, nell\'ottobre del \'43, fu arrestato dai carabinieri, riuscì a farlo rilasciare. Fu arrestato nella sua abitazione la sera del 21 dicembre e subì le torture più atroci, essendo considerato il peggior traditore dai fascisti del btg. “Tagliamento”. Gli fu intitolata l’82° brigata Garibaldi del Piemonte e gli fu attribuita la Croce di guerra alla memoria.
Rinolfi Renato, nato e residente a Prato Sesia (No), classe 1925 civile;
Topini Renato, di Arturo, nato e residente a Varallo (Vc), classe 1923, partigiano.

Elenco vittime civili 5

Canova Mario
Fontana Giuseppe
Longhi Angelo
Loss Silvio
Rinolfi Renato

Elenco vittime partigiani 4

Borandi Enrico
Bricco Adelio
Galliziotti Emilio
Topini Renato

Elenco vittime antifasciste 1

Osella Giuseppe

Responsabili o presunti responsabili

Elenco reparti responsabili


5. Gebirgs-Division

Tipo di reparto: Wehrmacht
Appartenenza: Heer Wehrmacht

Reparto GNR non precisato

Tipo di reparto: Guardia Nazionale Repubblicana

1. legione d’assalto M “Tagliamento”

Tipo di reparto: Guardia Nazionale Repubblicana

Elenco persone responsabili o presunte responsabili


  • Arrigo Cavallazzi

    Nome Arrigo

    Cognome Cavallazzi

    Ruolo nella strage Autore

    Stato imputato in procedimento

    Note responsabile nato a Bologna il 4 agosto 1903, già domiciliato a Ferrara, incensurato, ex sergente addetto all’Ufficio politico della legione “Tagliamento”, latitante; quale componente dell’Ufficio politico della “Tagliamento” sottopose a sevizie particolarmente efferate gli arrestati del 21 dicembre 1943 a Borgosesia

    Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici. Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952). Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

    Tipo di reparto fascista Guardia Nazionale Repubblicana

    Nome del reparto Scuola allievi ufficiali GNR di Orvieto

  • Federico Boidi

    Nome Federico

    Cognome Boidi

    Ruolo nella strage Autore

    Stato imputato in procedimento

    Note responsabile nato a Torino il 26 giugno 1902 e residente a Padova, incensurato, ex capo manipolo capo dell’Ufficio politico della legione “Tagliamento”, latitante; quale comandante dell’Ufficio politico della “Tagliamento” sottopose a sevizie particolarmente efferate gli arrestati del 21 dicembre 1943 a Borgosesia;

    Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici. Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952). Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

    Tipo di reparto fascista Guardia Nazionale Repubblicana

    Nome del reparto Scuola allievi ufficiali GNR di Orvieto

  • Goffredo Leo

    Nome Goffredo

    Cognome Leo

    Ruolo nella strage Autore

    Stato imputato in procedimento

    Note responsabile nato a Roma il 22 novembre 1924 ed ivi domiciliato, celibe, incensurato, ex sergente addetto all’Ufficio politico della legione “Tagliamento”, latitante; quale componente dell’Ufficio politico della “Tagliamento” sottopose a sevizie particolarmente efferate gli arrestati del 21 dicembre 1943 a Borgosesia.

    Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici. Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952). Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

    Tipo di reparto fascista Guardia Nazionale Repubblicana

    Nome del reparto Scuola allievi ufficiali GNR di Orvieto

  • Merico Zuccari

    Nome Merico

    Cognome Zuccari

    Ruolo nella strage Autore

    Stato imputato in procedimento

    Note responsabile era nato a Saavedra, in Argentina, il 4 novembre 1906, da genitori originari di Montefano (Mc), che erano rimpatriati l’anno seguente. Si era iscritto al fascio nel 1922; squadrista, aveva partecipato alla marcia su Roma, poi aveva prestato servizio in fanteria, raggiungendo il grado di capitano. Nel 1936 aveva preso parte alle azioni militari in Africa orientale, dove era stato decorato di croce di guerra; durante la seconda guerra mondiale aveva combattuto sul fronte greco-albanese, dove, il 4 dicembre 1940, era rimasto ferito, con menomazione del braccio destro. Nel novembre del 1942 era stato inquadrato, con il grado di centurione, nella 6a legione universitaria della Milizia; nel maggio 1943 era stato trasferito, con il grado di seniore, al 41o battaglione, che, alla fine del mese di giugno, era confluito nel Gruppo battaglioni “Tagliamento” della divisione legionaria corazzata “Centauro”. All’inizio di settembre era stato trasferito al 63o battaglione, incorporato nella stessa divisione. Dopo l’armistizio, prima ancora che fosse costituita la Repubblica sociale italiana, il 63o battaglione era entrato a far parte della II divisione paracadutisti tedesca e i suoi componenti avevano pronunciato il giuramento militare tedesco. Dapprima impiegato sulle montagne appenniniche in operazioni di rastrellamento degli ex prigionieri angloamericani fuggiti dai campi di concentramento, alla fine di novembre era stato inviato in provincia di Brescia e nel mese di dicembre in provincia di Vercelli. Nel frattempo Zuccari era stato promosso al grado di 1o seniore. Il reparto si era arreso il 3 maggio 1945, in provincia di Trento: il suo comandante era fuggito e in seguito era riparato in Argentina, da dove rimpatriò in seguito all’amnistia del luglio 1959 e morì a Montefano il 5 dicembre dello stesso anno.

    Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici. Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952). Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

    Tipo di reparto fascista Guardia Nazionale Repubblicana

    Nome del reparto Scuola allievi ufficiali GNR di Orvieto

  • Pietro Muzzi

    Nome Pietro

    Cognome Muzzi

    Ruolo nella strage Autore

    Stato imputato in procedimento

    Note responsabile nato a Siena il 26 giugno 1914 ed ivi residente, celibe, incensurato, ex capo manipolo della legione “Tagliamento”, latitante; imputato di avere, in concorso con Zuccari e altri, partecipato, comandando il plotone di esecuzione, all’uccisione, dopo sevizie particolarmente efferate di Giuseppe Osella, Renato Rinolfi, Giuseppe Fontana, Mario Canova, Silvio Loss, Angelo Longhi, Enrico Borandi, Adelio Bricco, Emilio Galliziotti e Renato Topini il 22 dicembre 1943 a Borgosesia (Vc)

    Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici. Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952). Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

    Tipo di reparto fascista Guardia Nazionale Repubblicana

    Nome del reparto Scuola allievi ufficiali GNR di Orvieto

  • Silvio Ravaglia

    Nome Silvio

    Cognome Ravaglia

    Ruolo nella strage Autore

    Stato imputato in procedimento

    Note responsabile nato a Cesena (Forli) il 20 gennaio 1906 e residente a Genova, coniugato, incensurato, impiegato bancario, sottotenente di fanteria di complemento ed ex seniore della legione “Tagliamento”, latitante; imputato per avere concorso alla fucilazione di dieci tra partigiani e civili, fra cui il podestà di Varallo Giuseppe Osella, il 22 dicembre 1943 a Borgosesia (Vc), per ordine del comandante Zuccari, alle cui dirette dipendenze operava

    Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici. Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952). Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

    Tipo di reparto fascista Guardia Nazionale Repubblicana

    Nome del reparto Scuola allievi ufficiali GNR di Orvieto

Memorie

Memorie legate a questa strage

  • monumento a Borgosesia, piazza Martiri

    Tipo di memoria: monumento

    Ubicazione: Borgosesia, piazza Martiri

    Anno di realizzazione: 1946

    Descrizione: Torre campanaria, piazza Martiri, lato occidentale della Chiesa di Sant’Antonio; monumento inaugurato nel 1946.

  • onorificenza alla persona a

    Tipo di memoria: onorificenza alla persona

    Descrizione: Giuseppe Osella: croce di guerra alla memoria

  • commemorazione a

    Tipo di memoria: commemorazione

    Descrizione: Commemorazione annuale il 22 dicembre a cura dell’Anpi Borgosesia

Bibliografia


Saggi generali
Pietro Secchia - Cino Moscatelli, Il Monte Rosa è sceso a Milano, Torino, Einaudi, 1958, pp. 132-134;
Anello Poma - Gianni Perona, La Resistenza nel Biellese, Parma, Guanda, 1972, pp. 97-101;
Claudio Dellavalle, Operai, industriali e partito comunista nel Biellese 1940/1945, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 97-101
Cesare Bermani, Pagine di guerriglia. L'esperienza dei garibaldini della Valsesia, vol. I, tomo I, Borgosesia, Isrsc Bi-Vc, 2000, pp. 43-57
Sui muri della Valsesia. Settembre 1943 - aprile 1945. Catalogo della mostra, a cura di Piero Ambrosio e Gladys Motta, Borgosesia, Isr Vc, 1986, pp. 38-40
Piero Ambrosio, a cura di, Quando bastava un bicchiere d'acqua, requisitoria al processo alla Legione Tagliamento, 1974, di prossima pubblicazione in edizione digitale su www.storia900bivc.it
Sonia Residori, Una legione in armi. La Tagliamento tra onore, fedeltà e sangue, Cierre Edizioni, Caselle di Sommacampagna (Vr), 2013

Letteratura e diari

Carlo Mazzantini, A cercar la bella morte, Milano, Mondadori, 1986, pp. 55-95

Enzo Barbano, Il paese in rosso e nero. Diario 1943-1945, Varallo, Comune, 1985, pp. 30-31

Alfredo Borgo, Un abito celeste, Borgosesia, Corradini, 1995 pp. 44-49

Costantino Burla, Finalmente liberi. Episodi di vita valsesiana. 9 settembre 1943 - 25 aprile 1945, sl, sn, 2005, pp. 40-44

Giacomo Verri, Partigiano Inverno, Roma, Nutrimenti, 2012, pp. 200-212

Articoli tratti dalla rivista "l'impegno" dell’Isrsc Bi-Vc

Piero Ambrosio, Dicembre 1943: iniziano le azioni contro i "ribelli". Le azioni partigiane, gli scioperi, le rappresaglie nei documenti inediti della Prefettura repubblicana fascista, a. III, n. 4, dicembre 1983;
Piero Ambrosio, "In nome del popolo italiano". La sentenza contro Zuccari e altri ufficiali della legione "Tagliamento", a. V, n. 2, giugno 1985

Sitografia


www.storia900bivc.it, vedi Dossier 22 dicembre 1943, a cura di Enrico Pagano

Fonti archivistiche

Fonti

Isrsc Bi-Vc, Legione Tagliamento, b. 106 fasc. 1,3,4,5; b. 107 fasc. 2
Archivio di Stato di Vercelli, fondo CAS
Commissione Parlamentare di Inchiesta, f. 22/102